Nuove regole di gestione dei casi di positività

da | Feb 7, 2022 | News, slides | 0 commenti

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 5 del 04/02/2022 e della Circolare del Ministero della Salute, n. 9498 del 04/02/2022, sono entrate in vigore nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche.

Queste, in sintesi, le novità:

scuola dell’infanzia: fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti nella stessa sezione. l’attività prosegue per tutti in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19 (regime di autosorveglianza). E fatto obbligo effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato. l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica la sospensione dell’attività didattica in presenza per la durata di cinque giorni.

scuola primaria: fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti nella stessa classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19 (regime di autosorveglianza). fatto obbligo effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. Per gli altri alunni si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 5 giorni.

scuola secondaria primo grado: con un caso di positività nella stessa classe. l’attività didattica prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per la durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo (regime di autosorveglianza).
Con 2 o più casi di positività accertata. per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo. l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19 (regime di autosorveglianza). Per gli altri alunni si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 5 giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime dell’auto sorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore ai 6 anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Importante: la sospensione dell’attività didattica avviene se l’accertamento rispettivamente del 5° (infanzia e primaria) e del 2° caso (sec. primo grado) si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. Si ricorre alla DDI se l’accertamento del 5° (infanzia e primaria) e del 2° caso (sec. primo grado) si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

Permane per tutti, ovviamente, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5º.

Si ricorda di contattare SEMPRE il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta qualora si presentassero sintomi o si avesse necessità di ricevere informazioni sanitarie.

Nel caso in cui si presentassero ulteriori disposizioni normative, sarete tempestivamente informati.

F 214 nuove regole di gestione dei casi di positività

Commenti recenti